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Articolo. 4, Contributo per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati:               

 

 

 

 

 

La Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 6 dicembre 1999, n. 23, con delibere annuali definisce le modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati con l'obbiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità attraverso l'utilizzo di tali strumenti.

Saranno destinate alla domotica almeno il 40% delle risorse erogate.

Sono beneficiari tutte le persone con disabilità indipendentemente dall'età.

Coloro che hanno già usufruito del contributo, possono presentare una nuova domanda solo dopo tre anni (dalla data di presentazione della richiesta).
Viene fatta eccezione per le richieste di dispositivi/sistemi domotici e strumenti per la casa in genere o nel caso di adeguamento/potenziamento dell'ausilio (se determinato da variazioni delle abilità della persona disabile o dalla necessità di sostituzione di un ausilio/strumento già in dotazione non più funzionante purché acquistati entrambi con il contributo ai sensi della l.r. 23/99).

Sono ammissibili al finanziamento:

    strumenti acquistati o acquisiti temporaneamente in regime di noleggio, affitto, leasing o abbonamento;
    strumenti già in dotazione alla famiglia che devono essere adattati/trasformati;
    qualsiasi servizio necessario a rendere lo strumento effettivamente utilizzabile (installazione/personalizzazione, formazione all'utilizzo, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, etc.).

Sono finanziabili le richieste di contributo che:

    prevedano l'acquisizione di strumenti che rientrino nella definizione di ausilio dello standard internazionale EN ISO 9999: "qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico, di produzione specializzata o di comune commercio, destinato a prevenire, compensare, alleviare una menomazione o una disabilità" ivi compresi ausili/dispositivi domotici, applicativi informatici, software e adattamenti del computer sviluppati per compensare quanto previsto nell'art. 4 della l.r. n° 4/2010*;
    prevedano l'adattamento dell'autoveicolo (di proprietà o in comodato d'uso sia del famigliare che del disabile) al fine di garantire il trasporto alla persona disabile nei luoghi di lavoro o di socializzazione;
    personal computer e relativi applicativi necessari a soddisfare quanto previsto nell'art.4 della l.r. n° 4/2010*;
    prevedano l'acquisto di ausili riconducibili al Nomenclatore Tariffario valutando attentamente il progetto individualizzato in relazione alla finalità d'integrazione sociale o lavorativa stabilita dalla l.r.23/99 e coinvolgendo anche eventualmente gli operatori degli "uffici protesi" delle ASL.

Sono inoltre ammissibili in quanto riconducibili:

    gli ausili per non udenti non ricompresi nel nomenclatore, quali vibratori, sistemi FM o IR limitatamente ai minori in età prescolare nonché il secondo processore, non a scatola, prioritariamente per minori;;
    le protesi acustiche, limitatamente alle persone affette da sordità pari o superiore a 65 decibel medi (500-1000-2000 Hz) nell'orecchio migliore e ai minori con sordità pari a 50 decibel medi (500-1000-2000 Hz) nell'orecchio migliore;
    per gli ausili ad alto contenuto tecnologico con forte connotazione sanitaria, per i quali il comparto sanitario prevede un contributo per l'acquisto, la richiesta è ammissibile previa documentazione che attesti la necessità dell'ausilio da parte della persona disabile. Il contributo viene calcolato in relazione al contributo sanitario, tenendo presente che comunque la somma dei due contributi non deve superare il 70 % del costo complessivo dell'ausilio.
    per gli ausili destinati a compensare disabilità importanti che necessitano di specifici strumenti tecnologicamente avanzati per la guida dell'autoveicolo da parte di persone con disabilità, la richiesta è ammissibile previa documentazione che attesti la necessità dell'ausilio. Il contributo viene calcolato in integrazione con il contributo di cui all'art 27 della legge 104/92, tenendo presente che la somma dei due contributi non deve superare il 50% del costo complessivo dell'ausilio e comunque entro il limite massimo di € 3.000.

Sono escluse le richieste di servizi, strumenti, ausili e protesi che hanno le seguenti proprietà:

    sussidi didattici che possono essere ottenuti grazie alle vigenti disposizioni concernenti il diritto allo studio;
    provvidenze di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", comprese le abitazioni che sono state costruite successivamente all'anno 1989;
    benefici ottenibili dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali in quanto la persona richiedente è beneficiaria delle provvidenze di tale ente;
    benefici ottenibili attraverso altre forme di contribuzione, in quanto la persona disabile e/o la sua famiglia, possono usufruirne in ragione della loro situazione (quali ad esempio: studente universitario, beneficiario di polizze assicurative specifiche ecc.);
    ausili che rientrano nelle categorie di ausili previste dal Nomenclatore Tariffario delle protesi (D.M. 332/99 - Ministero della Sanità)

Sono inoltre esclusi dal finanziamento:

    apparecchi o impianti di climatizzazione/condizionamento;
    fotocamere, videocamere analogiche e digitali;
    telefoni mobili, palmari, impianti di navigazione satellitare;
    HI-FI, lettori DVD, televisori, ecc;
    personal computer, da tavolo o portatile, hardware e software di base, fatta eccezione quanto previsto nell'art.4 della l.r. n° 4/2010;

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono essere presentate alla ASL territorialmente competente (Dipartimento ASSI - Servizio Disabili), secondo le indicazioni fornite dalle stesse. Le domande devono pervenire entro la data definita dal provvedimento di approvazione del bando adottato dalla ASL.

E' possibile presentate domanda per un solo strumento corredata dalla seguente documentazione:

    prescrizione del medico specialista (pubblico o privato) che motivi la necessità e conformità dello strumento/ausilio con il progetto sociale ed educativo individualizzato;
    copia della certificazione di invalidità o della certificazione di alunno con disabilità;
    certificazione dello specialista per patologie che causano disabilità e non necessariamente accertate attraverso le forme di cui sopra (ad esempio dislessia). In tali casi particolare attenzione dovrà essere data alla verifica della diagnosi, anche attraverso un confronto con le UONPIA;
    dichiarazione di eventuale presenza di ausili nonché relativo supporto assistenziale già in dotazione alla persona disabile e/o alla sua famiglia;
    autocertificazione del cittadino che attesti di non aver fatto richiesta di altro finanziamento pubblico o di non disporre in forma gratuita dell'ausilio oggetto della domanda e/o di non aver ricevuto altri finanziamenti ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 23/99 nel precedente triennio;
    dichiarazione di accettazione della quota di compartecipazione al costo;
    copia di preventivo o di fattura/ricevuta fiscale indicante l'elenco degli strumenti con il dettaglio tecnico e relativo costo. La fattura/ricevuta fiscale non dovrà essere antecedente 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, tranne nel caso in cui la richiesta, già presentata l'anno precedente, non sia stata accolta per esaurimento fondi e venga ripresentata per l'anno in corso. In caso di ausili o strumenti acquistati tramite rateizzazione, qualora non fosse disponibile la fattura, è possibile presentare anche copia del contratto di finanziamento rilasciato dalla ditta fornitrice o dalla finanziaria;
    eventuale dichiarazione dell'Azienda fornitrice, responsabile dell'installazione di avvenuta personalizzazione, di addestramento o collaudo.
    progetto individualizzato, per la stesura del quale ci si può avvalere dell'equipe pluridisciplinare/operatori specialisti della ASL territorialmente competente o in alternativa, del medico specialista (pubblico o privato) in raccordo con gli operatori della ASL.

Il progetto individualizzato è un progetto sociale/educativo volto a favorire la vita indipendente o una maggiore autonomia o un miglioramento della qualità di vita del disabile e deve contenere:

    i dati clinico anamnestici della persona disabile;
    le motivazioni che giustificano la necessità dello strumento/ausilio e gli obiettivi che si possono raggiungere con la dotazione dell'ausilio in termini di integrazione sociale, lavorativa, scolastica o di sviluppo dell'autonomia;
    la durata del progetto (periodo entro il quale si pensa di realizzare gli obiettivi);
    la modalità di verifica dei risultati attesi sia nei confronti della persona disabile, sia della famiglia.

L'ausilio/strumento, individuato come necessario all'interno del progetto sociale e/o educativo, deve:

    contribuire all'autonomia della persona disabile con particolare riferimento al miglioramento dell'ambiente domestico;
    sviluppare le potenzialità della persona disabile in relazione alle sue possibilità di integrazione sociale e lavorativa;
    compensare le diverse limitazioni funzionali, siano esse motorie, visive, uditive, intellettive e del linguaggio.

Per la valutazione delle domande, le ASL sono tenute a istituire apposito nucleo di valutazione delle domande e a formulare le graduatorie.
Il nucleo di valutazione dovrà essere integrato con competenze specifiche provenienti dalle UONPIA per la valutazione delle domande relative a strumenti/ausili da fornire a bambini disabili (dislessie ecc.) e da operatori degli uffici "protesi" delle ASL per i casi di valutazione della riconducibilità.
La graduatoria di priorità dovrà essere correlata alle potenzialità della persona, alle sue possibilità e capacità di integrazione nei luoghi di lavoro e nei contesti sociali, alla presenza o assenza di figure di riferimento e di aiuto.
La coerenza dell'acquisto dello strumento con la finalità della l.r. 23/99 e gli obiettivi sopra esposti è criterio fondamentale per la concessione del contributo. La verifica sull'adeguatezza dell'ausilio compete al nucleo di valutazione dell'ASL


Verranno accolte domande che prevedono una spesa pari o superiore a 260 euro corredate dalla documentazione. Il tetto massimo di spesa ammissibile è di 15.500 euro. I contributi sono concessi nella misura del 70% della spesa ammissibile con le seguenti precisazioni:
personal computer da tavolo previsti nell'art.4 della l.r. n° 4/2010: contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, 300 euro;
personal computer portatile previsti nell'art.4 della l.r. n° 4/2010: contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, 500 euro;
in caso di richieste di personal computer che comprendono, oltre all'hardware, anche software specifici previsti dal progetto, nel preventivo e nella documentazione d'acquisto, i costi dovranno essere indicati separatamente, al fine di poter rispettare per l'hardware i massimi consentiti di cui sopra e utilizzare il criterio del 70% per l'acquisto del/dei software;
protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile, 2.000 euro.

Le richieste escluse dal finanziamento per esaurimento del budget non costituiranno priorità per l'anno successivo, ma potranno essere ripresentate.
Le graduatorie dovranno essere definite per il territorio di tutta l'ASL e non per distretto per non creare disomogeneità relativamente ai criteri ecc.