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controldVedendone ancora in uso nel vecchio formato con lo sfondo di color arancio, ci tengo a puntualizzare per chi non è informato, che a partire da 15 settembre 2015 i vecchi contrassegni non sono più validi.

Il nuovo contrassegno rilasciato a partire dal 15 settembre 2012 denominato CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE. Questo nuovo permesso europeo rientra tra le agevolazioni previste per facilitare la mobilità stradale delle persone con disabilità in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Il contrassegno europeo è quindi valido, non solo sul territorio nazionale, ma anche negli altri ventisette paesi aderenti all'UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana.

I requisiti previsti per il rilascio del nuovo contrassegno restano principalmente gli stessi; allo stesso modo, anche le condizioni del suo utilizzo.

Il contrassegno europeo infatti, così come quello italiano prima rilasciato, è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente varie agevolazioni, sia per quanto riguarda la sosta sia per la circolazione.

Dalla data del 15 settembre 2012 i Comuni hanno avuto tre anni di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo modello europeo. In questo periodo quindi i Comuni hanno provveduto a rilasciare il contrassegno europeo per le nuove richieste ed a sostituire via via i vecchi tagliandi arancioni in occasione del rinnovo degli stessi.

Entro lo stesso termine di tre anni, anche la segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla mobilità delle persone con disabilità dovrebbe essere stata adeguata alla rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno, in base alle indicazioni contenute nello stesso Decreto.

 

handpark18.2.3 PARCHEGGI; Nelle  aree  di  parcheggio  devono  comunque  essere previsti, nella misura  minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non  inferiore  a  m.  3,20, lunghezza (nel caso di parcheggio posto lungo il senso di marcia): non inferiore a 6 m  e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti  posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai  percorsi  pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura. Al  fine  di  agevolare  la manovra di trasferimento della persona su sedia  a  ruote  in  comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.